IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa dei predetti interventi sismici, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, n. 3753, recante primi interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2009, n. 3754, e del 15 aprile 2009, n. 3755, recanti: «Ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009»; Ritenuto urgente porre in essere ogni utile intervento per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 6 aprile 2009; Vista la nota del 17 aprile 2009 dell'Ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze; Vista la nota del 20 aprile 2009 della Croce Rossa Italiana; D'intesa con la regione Abruzzo; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. Il Commissario delegato promuove una campagna di informazione finalizzata alla conoscenza delle procedure e delle decisioni che verranno adottate per fronteggiare l'emergenza causata dagli eventi sismici del 6 aprile 2009. 2. Al fine di assicurare condizioni di assoluta trasparenza alle iniziative poste in essere dal Commissario delegato, e' autorizzata la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, a conclusione dell'emergenza, di un elenco riepilogativo dei fornitori comprensivo dell'oggetto della fornitura e del relativo importo. 3. Il Commissario delegato definisce procedure operative finalizzate al conseguimento di un compiuto monitoraggio, da parte delle forze dell'ordine, delle imprese impegnate nella realizzazione delle opere e degli interventi di ricostruzione, dando tempestiva comunicazione alle forze dell'ordine degli elementi informativi significativi. A tale scopo e' fatto carico ad ogni stazione appaltante di comunicare la ragione sociale dell'impresa affidataria, i nominativi dei relativi titolari e degli amministratori, l'eventuale utilizzo di imprese sub-contraenti, con specificazione degli stessi elementi informativi, nonche' le generalita' complete di tutto il personale impegnato nella realizzazione delle opere e degli interventi commissionati.