IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6
aprile  2009  recante  la  dichiarazione  dell'eccezionale rischio di
compromissione   degli   interessi   primari  a  causa  dei  predetti
interventi   sismici,   ai   sensi  dell'articolo  3,  comma  1,  del
decreto-legge  4  novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni
dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286;
  Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6
aprile  2009  recante  la  dichiarazione  dello  stato d'emergenza in
ordine  agli  eccezionali  eventi  sismici  che  hanno interessato la
provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno
6 aprile 2009;
  Vista  l'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6
aprile  2009,  n.  3753, recante primi interventi urgenti conseguenti
agli  eventi  sismici  che  hanno colpito la provincia dell'Aquila ed
altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;
  Viste  le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9
aprile  2009,  n.  3754,  e  del  15  aprile  2009, n. 3755, recanti:
«Ulteriori  disposizioni  urgenti conseguenti agli eventi sismici che
hanno  colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione
Abruzzo il giorno 6 aprile 2009»;
  Ritenuto urgente porre in essere ogni utile intervento per favorire
il  ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici del 6 aprile 2009;
  Vista  la  nota  del  17  aprile  2009 dell'Ufficio legislativo del
Ministero dell'economia e delle finanze;
  Vista la nota del 20 aprile 2009 della Croce Rossa Italiana;
  D'intesa con la regione Abruzzo;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:


                               Art. 1.



  1.  Il  Commissario  delegato promuove una campagna di informazione
finalizzata  alla  conoscenza  delle  procedure e delle decisioni che
verranno  adottate  per fronteggiare l'emergenza causata dagli eventi
sismici del 6 aprile 2009.
  2.  Al  fine  di assicurare condizioni di assoluta trasparenza alle
iniziative  poste  in essere dal Commissario delegato, e' autorizzata
la  pubblicazione  in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, a
conclusione  dell'emergenza, di un elenco riepilogativo dei fornitori
comprensivo dell'oggetto della fornitura e del relativo importo.
  3.   Il   Commissario   delegato   definisce   procedure  operative
finalizzate  al  conseguimento  di un compiuto monitoraggio, da parte
delle  forze dell'ordine, delle imprese impegnate nella realizzazione
delle  opere  e  degli  interventi di ricostruzione, dando tempestiva
comunicazione  alle  forze  dell'ordine  degli  elementi  informativi
significativi.  A  tale  scopo  e'  fatto  carico  ad  ogni  stazione
appaltante di comunicare la ragione sociale dell'impresa affidataria,
i   nominativi   dei   relativi   titolari  e  degli  amministratori,
l'eventuale  utilizzo  di  imprese sub-contraenti, con specificazione
degli stessi elementi informativi, nonche' le generalita' complete di
tutto  il personale impegnato nella realizzazione delle opere e degli
interventi commissionati.